Se un coautore di un brano decide di non volerlo più pubblicare, cosa può fare per opporsi? Può ricorrere al diritto di inedito della Legge del Diritto d’Autore, ma gli altri autori del brano? Che diritti hanno? Possono pubblicarlo ugualmente? L’esperto Giuseppe Della Mura prova a dare una risposta…
Se uno dei coautori di un brano musicale si oppone alla sua divulgazione, gli altri possono ugualmente pubblicarlo e suonarlo live? Per rispondere a questa domanda, occorre fare chiarezza sul diritto di inedito e sui riferimenti normativi in materia e tentare di giungere dunque ad una risposta.
Il Diritto di inedito
L’art. 24 della Legge del diritto d’Autore sancisce il Diritto di inedito: significa decidere quando e in che forma l’Opera deve essere divulgata.
L’autore di un’Opera, se non è d’accordo con la sua pubblicazione, ha sempre il diritto di impedirne la divulgazione, sia prima che dopo la pubblicazione. All’Autore infatti, è riservato il diritto di pentirsi e chiedere che l’Opera venga ritirata dal commercio invocando, ad esempio, una lesione del diritto morale. Un diritto, questo, sancito dall’art. 32 L. 11 marzo 1957.
Con la creazione dell’Opera infatti, l’Autore acquista una serie di diritti morali tra cui quello di decidere sulla sua pubblicabilità. Nell’ipotesi in cui l’Autore ritenga di non pubblicarla, prima che il titolare del diritto di utilizzazione economica l’abbia messa in commercio, deve ritenersi applicabile in via analogica la norma dell’art. 142 LdA (relativa al diritto di ritiro dell’opera dal commercio).
L’art. 15 LdA, sancisce invece il Diritto di esecuzione, rappresentazione e recitazione in pubblico: ovvero il diritto di comunicare l’Opera a un pubblico presente e ha ad oggetto tutte le forme di esecuzione in pubblico dell’Opera musicale, sia eseguito dal vivo nei concerti, sia diffusa mediante registrazione con strumenti meccanici.
Ciò significa, che l’Autore di un brano ha sempre il diritto di percepire i diritti d’autore ogni volta che l’Opera viene eseguita pubblicazione e ciò, anche in riferimento all’art. 16 LdA che sancisce il Diritto di comunicazione al pubblico, ovvero comunicazione a distanza ad un pubblico non presente e che comprende il diritto di diffusione al pubblico di messa a disposizione di opere protette.
Conclusioni sul Diritto di Inedito
In conclusione, possiamo dare una risposta alla domanda iniziale sul diritto di inedito solo valutando la fattispecie singolarmente. Non è possibile infatti, impedire a più coautori di non pubblicare un brano per la semplice “opposizione” di uno degli Autori, così come può essere consentito a più coautori di pubblicare un Opera, ignorando la presunta violazione di qualsivoglia diritto morale, denunciato da uno degli Autori. La fattispecie in esame, è puramente contenziosa e può trovare una risoluzione il più delle volte in sede giudiziale anche al fine di accertare l’entità delle violazioni morali e soprattutto il potenziale delle stesse ad arrecare un danno! Il tutto però, sempre alla luce delle norme indicate che faranno da apripista per l’eventuale giudizio di merito
A cura di Avv. p. Giuseppe Della Mura
di Musica e Diritto D’Autore
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Buongiorno, ho appena trovato questo blog e sono rimasta colpita dell’informazione e della cura dei post. Mi ha fatto molto piacere e tornerò presto. Per quel che riguarda questo post in particolare, ero convinta che se uno degli autori di un brano non era d’accordo questo non si poteva pubblicare. Una volta è successo a dei miei amici una situazione del genere e non è stato facile.
Complimenti per il blog.
Sara di tipografia online